Obiettivi della SAI

1 - Porre fine ai tagli alle spese e ai contributi pubblici per la cultura e modificare radicalmente IL RAPPORTO TRA SPESA PER LA CULTURA E PIL, che è il più basso d'Europa, portandolo almeno al livello dei Paesi più avanzati dell'Unione.

2 - Combattere con determinazione la grande evasione fiscale, le speculazioni finanziarie tassando le transazioni internazionali, le malversazioni, la corruzione e gli sprechi, e con queste risorse investire di più e meglio, grazie a profonde riforme e a mutamenti sostanziali, nella Scuola Pubblica, l'Università, la Ricerca, il Cinema, la Musica, il Teatro, la Letteratura, l' arte visiva, la Televisione, l'Editoria e il Web; per proteggere e sostenere il lavoro, la creatività, il talento e il genio italiani; per promuovere la cultura diffusa e la ricerca di eccellenza, per garantire la pari dignità sociale di tutti i cittadini; scovare soprattutto e riportare in Italia i miliardi di euro imboscati in Svizzera e nei paradisi fiscali; obbligare le banche, che ricevono dalla BCE ad interessi vicini allo zero, e in certi momenti perfino senza interessi, a finanziare a tasso analogo o appena superiore tutte le attività socio culturali dello Stato delle Regioni e degli Enti Locali.

3 - Correggere, ampliare e sviluppare una legislazione che favorisca investimenti privati e una sinergia pubblico/privato nei settori della cultura dell'arte e della comunicazione;

4 - Valorizzare il lavoro culturale, cominciando anzitutto ad ascoltarlo in modo permanente, con l'obiettivo di realizzare il dettato dell'Articolo 3 della Costituzione, e cioè perché siano "rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"; tutti gli strumenti legislativi -dal diritto d'autore a uno statuto dei lavoratori della cultura- vanno ripensati con l'obiettivo di dare valore al lavoro culturale.

5 - Costituire un sistema di stabili relazioni, una sorta di tavolo di regia tra il Ministero dei beni culturali e ambientali, il Ministero del lavoro e il Ministero per lo sviluppo economico, finalizzato alla costruzione di un grande piano per l'intero settore: un settore produttivo, che abbia però nel finanziamento pubblico la base del suo sviluppo e la garanzia dei valori della ricerca, della sperimentazione, della continuità produttiva, dell'inserimento dei giovani nelle professioni tecniche, artistiche, culturali.

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La nuova Società degli Autori Italiani inizierà la sua attività promuovendo una grande campagna di ascolto degli autori e delle autrici italiane, sulla cui base realizzare un rapporto permanente sulla condizione del lavoro degli autori nel nostro Paese e elaborare le proposte di legge necessarie per cambiare le cose.

Ci proponiamo nel nostro statuto e nel nostro programma, non avendo finalità di lucro, di svolgere le seguenti attività:

  • promuovere e tutelare i diritti degli iscritti e di tutti gli autori italiani;
  • promuovere in ogni sede lo studio, la divulgazione, l'approfondimento e lo sviluppo della cultura italiana;
  • promuovere la tutela e la difesa della libertà e dell'autonomia creative, della libertà di opinione e di espressione;
  • promuovere la tutela e l'allargamento del diritto d'autore in tutte le sedi, attraverso l'azione politica, sindacale, legale;
  • promuovere l'approvazione di strumenti legislativi di tutela e di promozione dell'eccezione culturale e in particolare della produzione culturale italiana;
  • coordinare ed organizzare eventi e rassegne inerenti la cultura italiana;
  • curare, promuovere ed organizzare la pubblicazione e la divulgazione di opere della e riguardanti la cultura italiana;
  • coordinare ed organizzare eventi e rassegne che mettano in dialogo la cultura italiana e i movimenti culturali ed artistici internazionali;
  • interessare gli ambienti politici, economici, sociali e culturali alle problematiche ed alle esigenze della cultura italiana.

STATUTO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

"SAI - Società Autori Italiani"

ARTICOLO 1

E' costituita una Associazione denominata SAI - Società Autori d'Italia, in sigla "SAI", qui in appresso anche indicata come "l'Associazione".

La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

L'indirizzo della sede legale può essere trasferito in qualsiasi altro luogo in Italia, su decisione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può statuire la creazione di sedi secondarie.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha finalità di lucro e svolge le seguenti attività:

a) promuovere e tutelare i diritti degli iscritti e di tutti gli autori italiani;

b) promuovere in ogni sede lo studio, la divulgazione, l'approfondimento e lo sviluppo della cultura italiana;

c) promuovere la tutela e la difesa della libertà e dell'autonomia creative, della libertà di opinione e di espressione;

d) promuovere la tutela e l'allargamento del diritto d'autore in tutte le sedi, attraverso l'azione politica, sindacale, legale;

e) promuovere l'approvazione di strumenti legislativi di tutela e di promozione della produzione culturale italiana;

f) coordinare ed organizzare eventi e rassegne inerenti la cultura italiana;

g) curare, promuovere ed organizzare la pubblicazione e la divulgazione di opere della e riguardanti la cultura italiana;

h) coordinare ed organizzare eventi e rassegne in merito ai rapporti tra la cultura italiana e fenomeni o movimenti culturali esteri ed internazionali;

i) interessare gli ambienti politici, economici, sociali e culturali alle problematiche ed alle esigenze della cultura italiana.

ARTICOLO 4

Possono essere soci dell'Associazione:

- i soci fondatori: i sottoscritti firmatari di questo Statuto; i soci fondatori sono componenti permanenti del Consiglio Direttivo fino a loro spontanea dimissione;

- i soci individuali: persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, che condividono le finalità dell'Associazione;

- i soci collettivi: imprese, enti, associazioni, fondazioni, istituti, persone giuridiche in genere, italiane e straniere, che condividono le finalità dell'Associazione; ciascun socio collettivo designa a rappresentarlo nella Associazione un delegato, che potrà essere sostituito previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

- i soci onorari: personalità distintesi in ambito culturale, che abbiano o meno la qualifica di socio individuale, nominate dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Si diventa socio individuale o collettivo su richiesta e su delibera del Consiglio Direttivo.

L'acquisto della qualità di socio comporta l'adesione agli scopi dell'Associazione e l'impegno a cooperare per il loro perseguimento, in conformità degli indirizzi stabiliti dagli organi sociali.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi nella misura determinata annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, che potrà differenziare gli importi a seconda che si tratti di soci individuali o collettivi; le quote associative relative ai soci individuali dovranno essere uguali per tutti, quelle relative ai soci collettivi potranno essere diversificate secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo.

I soci, in regola con il pagamento dei contributi, hanno diritto di beneficiare dei servizi e attività dell'Associazione.

Le quote sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento dei contributi e hanno diritto di beneficiare dei servizi e delle attività dell'Associazione con le modalità stabilite inderogabilmente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per dimissioni comunicate per iscritto, per esclusione, deliberata su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea Generale, per giustificati motivi, ovvero su decisione del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 5

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente e il/i Vicepresidente/i;

- I Presidenti Onorari, qualora l'Assemblea deliberi di nominarli;

- il Segretario Generale;

- il Tesoriere,

- il Consiglio Generale, qualora il Consiglio Direttivo decida di nominarlo;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'Assemblea deliberi di nominarlo.

ARTICOLO 6

L'Assemblea Generale è composta dai soci, individuali e collettivi, in regola con il pagamento dei contributi.

Sono invitati a partecipare all'assemblea Generale senza diritto di voto i soci onorari.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio, mediante delega scritta, con un limite di cinque deleghe a persona.

L'Assemblea Generale è validamente costituita con le presenze richieste dall'articolo 21 del Codice Civile, delibera in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in sede straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente dell'Associazione vale doppio.

L'Assemblea Generale delibera sulle seguenti materie:

a) in sede ordinaria: nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; approvazione del rendiconto economico preventivo e del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale; ammontare dei contributi; ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto;

b) in sede straordinaria: modifiche dello Statuto; scioglimento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea anche con comunicazione per posta elettronica, con almeno 30 giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo, anche su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto, può trasmettere l'avviso per la deliberazione con la richiesta di esprimere il voto per corrispondenza.

A tal fine l'avviso dovrà essere trasmesso a tutti i soci anche in via telematica (posta elettronica) entro un termine non inferiore a trenta giorni rispetto a quello in cui ogni socio trasmetterà il suo voto.

La proposta sottoposta al voto per corrispondenza si intenderà approvata se i voti favorevoli scrutinati saranno più dei voti contrari.

Non saranno computati gli astenuti e le schede bianche.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea Generale, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 7

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di quindici membri che saranno eletti dalla Assemblea Generale tra i soci individuali o tra i rappresentanti legali dei soci collettivi per il periodo di tre anni.

I soci fondatori non hanno limite al numero di mandati e fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori non sono sostituiti in caso di dimissioni.

Il rappresentante legale di un socio collettivo cessa automaticamente di far parte del Consiglio Direttivo, qualora il socio collettivo che lo ha designato ne comunichi la sostituzione con altro rappresentante.

Il Consiglio Direttivo si riunirà su convocazione del Presidente, o del/i Vicepresidente/i, o di almeno tre dei suoi membri che la richiederanno al Presidente e potrà essere effettuata anche con comunicazione per posta elettronica, con almeno 20 giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare anche per corrispondenza.

Il Consiglio Direttivo promuove e provvede all'attività dell'Associazione, amministrandone i beni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire altre sedi sia in Italia che all'estero.

Presenta all'Assemblea Generale il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale delle attività dell'Associazione.

E' competente in generale per tutto quanto non espressamente attribuito ad altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare propri poteri.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio - video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio - video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito in presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ha facoltà di cooptare altri membri, fino al raggiungimento del numero minimo previsto dallo Statuto.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Comitato.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Consiglio Generale, composto da 5 a 21 membri, indicando personalità di particolare autorevolezza nel proprio settore di attività.

Il Consiglio Generale ha funzioni consultive sui temi ad esso sottoposti dal Presidente del Comitato Direttivo e delibera a maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, da inviare anche in via telematica con almeno 15 giorni di preavviso.

I membri del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale decade alla scadenza del mandato per il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i sono nominati dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, con votazione palese a maggioranza semplice, a mezzo di indicazione di un solo candidato per ciascuna carica.

L'eventuale emolumento del Presidente e del/i Vicepresidente/i è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare i propri poteri.

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo fino a tre Vicepresidenti.

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente, nel caso di sua assenza o impedimento.

I Presidenti Onorari, che potranno essere nominati dall'Assemblea, durano in carica fino alla scadenza dell'Associazione stessa, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 10

Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo, può non esserne un componente e decade con il termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale compie tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione e ne coordina l'attività operativa, d'intesa con il Presidente.

ARTICOLO 11

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, può non esserne un componente e decade con il termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere compie tutti gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione in sede amministrativa, si occupa della gestione delle scritture contabili e degli adempimenti di natura economica.

ARTICOLO 12

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

In caso di decesso, dimissioni o impedimento permanente di uno dei suoi membri, lo stesso viene sostituito dal Presidente dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri definisce, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero nascere tra i soci e tra i soci e l'Associazione; esso si esprime inoltre su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo dovesse sottoporre al suo giudizio.

Costituiscono casi, in via solo esemplificativa, di deferimento del socio al Collegio:

  • il mancato rispetto delle linee programmatiche dell'Associazione;
  • il mancato rispetto delle norme statutarie;
  • il comportamenti di aperta ostilità nei confronti dell'Associazione e dei suoi organi.

Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri sono insindacabili e possono giungere alla espulsione dall'Associazione.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove l'Assemblea deliberi di istituirlo, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale tra persone di adeguata professionalità.

Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità della gestione economica e contabile dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori redige autonomamente una relazione sul rendiconto economico preventivo e sul rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale che viene presentata all'Assemblea Generale.

L'eventuale emolumento dei Revisori dei Conti è deliberato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

I beni dell'Associazione sono costituiti da:

a) contributi dei soci;

b) donazione e lasciti che essa può ricevere;

c) sovvenzioni che possono esserle accordate da soggetti pubblici o privati;

d) tutte le altre risorse che possano provenire dalle sue attività.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile.


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